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Il testo definitivo della "Bassanini".
Art. 21: Autonomia scolastica
- L'autonomia delle istituzioni scolastiche e degli istituti
educativi si inserisce nel processo di realizzazione della autonomia
e della riorganizzazione dell'intero sistema formativo. Ai fini
della realizzazione della autonomia delle istituzioni scolastiche
le funzioni dell'Amministrazione centrale e periferica della pubblica
istruzione in materia di gestione del servizio di istruzione,
fermi restando i livelli unitari e nazionali di fruizione del
diritto allo studio nonché gli elementi comuni all'intero
sistema scolastico pubblico in materia di gestione e programmazione
definiti dallo Stato, sono progressivamente attribuite alle istituzioni
scolastiche, attuando a tal fine anche l'estensione ai circoli
didattici, alle scuole medie, alle scuole e agli istituti di istruzione
secondaria, della personalità giuridica degli istituti
tecnici e professionali e degli istituti d'arte ed ampliando l'autonomia
per tutte le tipologie degli istituti di istruzione, anche in
deroga alle norme vigenti in materia di contabilità dello
Stato. Le disposizioni del presente articolo si applicano anche
agli istituti educativi, tenuto conto delle loro specificità
ordinamentali.
- Ai fini di quanto previsto nel comma 1, si provvede con uno
o piú regolamenti da adottare ai sensi dell'articolo 17,
comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, nel termine di nove
mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, sulla
base dei criteri generali e princípi direttivi contenuti
nei commi 3, 4, 5, 7, 8, 9 , 10 e 11 del presente articolo. Sugli
schemi di regolamento é acquisito, anche contemporaneamente
al parere del Consiglio di Stato, il parere delle competenti Commissioni
parlamentari. Decorsi sessanta giorni dalla richiesta di parere
alle Commissioni, i regolamenti possono essere comunque emanati.
Con i regolamenti predetti sono dettate disposizioni per armonizzare
le norme di cui all'articolo 355 del testo unico approvato con
decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, con quelle della presente
legge.
- I requisiti dimensionali ottimali per l'attribuzione della
personalità giuridica e dell'autonomia alle istituzioni
scolastiche di cui al comma 1, anche tra loro unificate nell'ottica
di garantire agli utenti una piú agevole fruizione del
servizio di istruzione, e le deroghe dimensionali in relazione
a particolari situazioni territoriali o ambientali sono individuati
in rapporto alle esigenze e alla varietà delle situazioni
locali e alla tipologia dei settori di istruzione compresi nell'istituzione
scolastica. Le deroghe dimensionali saranno automaticamente concesse
nelle province il cui territorio é per almeno un terzo
montano, in cui le condizioni di viabilità statale e provinciale
siano disagevoli e in cui vi sia una dispersione e rarefazione
di insediamenti abitativi.
- La personalità giuridica e l'autonomia sono attribuite
alle istituzioni scolastiche di cui al comma 1 a mano a mano che
raggiungono i requisiti dimensionali di cui al comma 3 attraverso
piani di dimensionamento della rete scolastica, e comunque non
oltre il 31 dicembre 2000 contestualmente alla gestione di tutte
le funzioni amministrative che per loro natura possono essere
esercitate dalle istituzioni autonome. In ogni caso il passaggio
al nuovo regime di autonomia sarà accompagnato da apposite
iniziative di formazione del personale, da una analisi delle realtà
territoriali, sociali ed economiche delle singole istituzioni
scolastiche per l'adozione dei conseguenti interventi perequativi
e sarà realizzato secondo criteri di gradualità
che valorizzino le capacità di iniziativa delle istituzioni
stesse.
- La dotazione finanziaria essenziale delle istituzioni scolastiche
già in possesso di personalità giuridica e di quelle
che l'acquistano ai sensi del comma 4 é costituita dall'assegnazione
dello Stato per il funzionamento amministrativo e didattico, che
si suddivide in assegnazione ordinaria e assegnazione perequativa
. Tale dotazione finanziaria é attribuita senza altro vincolo
di destinazione che quello dell'utilizzazione prioritaria per
lo svolgimento delle attività di istruzione, di formazione
e di orientamento proprie di ciascuna tipologia e di ciascun indirizzo
di scuola.
- Sono abrogate le disposizioni che prevedono autorizzazioni
preventive per l'accettazione di donazioni, eredità e legati
da parte parte di istituzioni scolaztiche, ivi compresi gli istituti
superiori di istruzione artistica, delle fondazioni o altre istituzioni
aventi finalità di educazione o di assistenza scolastica.
Sono fatte salve le vigenti disposizioni di legge o di regolamento
in materia di avviso ai successibili. Sui cespiti ereditari e
su quelli ricevuti per donazione non sono dovute le imposte in
vigore per le successioni o le donazioni.
- Le istituzioni scolastiche che abbiano conseguito personalità
giuridica e autonomia ai sensi del comma 1 e le istituzioni scolastiche
già dotate di personalità e autonomia, previa realizzazione
anche per queste ultime delle operazioni di dimensionamento di
cui al comma 4, hanno autonomia organizzativa e didattica, nel
rispetto degli obiettivi del sistema nazionale di istruzione e
degli standard di livello nazionale.
- L'autonomia organizzativa é finalizzata alla realizzazione
della flessibilità, della diversificazione, dell'efficienza
e dell'efficacia del servizio scolastico, alla integrazione e
al miglior utilizzo delle risorse e delle strutture, all'introduzione
di tecnologie innovative e al coordinamento con il contesto territoriale.
Essa si esplica liberamente, anche mediante superamento dei vincoli
in materia di unità oraria della lezione, dell'unitarietà
del gruppo classe e delle modalità di organizzazione e
impiego dei docenti, secondo finalità di ottimizzazione
delle risorse umane, finanziarie, tecnologiche, materiali e temporali,
fermi restando i giorni di attività didattica annuale previsti
a livello nazionale, la distribuzione dell'attività didattica
in non meno di cinque giorni settimanali, il rispetto dei complessivi
obblighi annuali di servizio dei docenti previsti dai contratti
collettivi che possono essere assolti invece che in cinque giorni
settimanali anche sulla base di un'apposita programmazione plurisettimanale.
- L'autonomia didattica é finalizzata al perseguimento
degli obiettivi generali del sistema nazionale di istruzione,
nel rispetto della libertà di insegnamento, della libertà
di scelta educativa da parte delle famiglie e del diritto ad apprendere.
Essa si sostanzia nella scelta libera e programmata di metodologie,
strumenti, organizzazione e tempi di insegnamento, da adottare
nel rispetto della possibile pluralità di opzioni metodologiche,
e in ogni iniziativa che sia espressione di libertà progettuale,
compresa l'eventuale offerta di insegnamenti opzionali, facoltativi
o aggiuntivi e nel rispetto delle esigenze formative degli studenti.
A tal fine, sulla base di quanto disposto dall'articolo 1, comma
71, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, sono definiti criteri
per la determinazione degli organici funzionali di istituto, fermi
restando il monte annuale orario complessivo previsto per ciascun
curriculum e quello previsto per ciascuna delle discipline ed
attività indicate come fondamentali di ciascun tipo o indirizzo
di studi e l'obbligo di adottare procedure e strumenti di verifica
e valutazione della produttività scolastica e del raggiungimento
degli obiettivi.
- Nell'esercizio dell'autonomia organizzativa e didattica le
istituzioni scolastiche realizzano, sia singolarmente che in forme
consorziate, ampliamenti dell'offerta formativa che prevedano
anche percorsi formativi per gli adulti, iniziative di prevenzione
dell'abbandono e della dispersione scolastica, iniziative di utilizzazione
delle strutture e delle tecnologie anche in orari extrascolastici
e a fini di raccordo con il mondo del lavoro, iniziative di partecipazione
a programmi nazionali, regionali o comunitari e, nell'ambito di
accordi tra le regioni e l'amministrazione scolastica, percorsi
integrati tra diversi sistemi formativi. Le istituzioni scolastiche
autonome hanno anche autonomia di ricerca, sperimentazione e sviluppo
nei limiti del proficuo esercizio dell'autonomia didattica e organizzativa.
Gli istituti regionali di ricerca, sperimentazione e aggiornamento
educativi, il Centro europeo dell'educazione, la Biblioteca di
documentazione pedagogica e le scuole ed istituti a carattere
atipico di cui alla parte I, titolo II, capo III, del testo unico
approvato con decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, sono
riformati come enti finalizzati al supporto dell'autonomia delle
istituzioni scolastiche autonome.
- Con regolamento adottato ai sensi del comma 2 sono altresí
attribuite la personalità giuridica e l'autonomia alle
Accademie di belle arti, agli Istituti superiori per le industrie
artistiche, ai Conservatori di musica, alle Accademie nazionali
di arte drammatica e di danza, secondo i principi contenuti nei
commi 8, 9 e 10 e con gli adattamenti resi necessari dalle specificità
proprie di tali istituzioni.
- Le università e le istituzioni scolastiche possono
stipulare convenzioni allo scopo di favorire attività di
aggiornamento, di ricerca e di orientamento scolastico e universitario.
- Con effetto dalla data di entrata in vigore delle norme regolamentari
di cui ai commi 2 e 11 sono abrogate le disposizioni vigenti con
esse incompatibili, la cui ricognizione é affidata ai regolamenti
stessi. Il Governo é delegato ad aggiornare e coordinare,
entro un anno dalla data di entrata in vigore delle predette disposizioni
regolamentari, le norme del testo unico di cui al decreto legislativo
16 aprile 1994, n. 297, apportando tutte le conseguenti e necessarie
modifiche.
- Con decreto del Ministro della pubblica istruzione, di concerto
con il Ministro del tesoro, sono emanate le istruzioni generali
per l'autonoma allocazione delle risorse, per la formazione dei
bilanci, per la gestione delle risorse ivi iscritte e per la scelta
dell'affidamento dei servizi di tesoreria o di cassa, nonché
per le modalità del riscontro delle gestioni delle istituzioni
scolastiche, anche in attuazione dei princípi contenuti
nei regolamenti di cui al comma 2. É abrogato il comma
9 dell'articolo 4 della legge 24 dicembre 1993, n. 537.
- Entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente
legge il Governo é delegato ad emanare un decreto legislativo
di riforma degli organi collegiali della pubblica istruzione di
livello nazionale e periferico che tenga conto della specificità
del settore scolastico, valorizzando l'autonomo apporto delle
diverse componenti e delle minoranze linguistiche riconosciute,
nonché delle specifiche professionalità e competenze,
nel rispetto dei seguenti criteri:
- armonizzazione della composizione, dell'organizzazione e delle
funzioni dei nuovi organi con le competenze dell'amministrazione
centrale e periferica come ridefinita a norma degli articoli 12
e 13 nonché con quelle delle istituzioni scolastiche autonome;
- razionalizzazione degli organi a norma dell'articolo 12, comma
1, lettera p) ;
- eliminazione delle duplicazioni organizzative e funzionali,
secondo quanto previsto dall'articolo 12, comma 1, lettera g)
;
- valorizzazione del collegamento con le comunità locali
a norma dell'articolo 12, comma 1, lettera i) ;
- attuazione delle disposizioni di cui all'articolo 59 del decreto
legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni,
nella salvaguardia del principio della libertà di insegnamento.
- Nel rispetto del principio della libertà di insegnamento
e in connessione con l'individuazione di nuove figure professionali
del personale docente, ferma restando l'unicità della funzione,
ai capi d'istituto é conferita la qualifica dirigenziale
contestualmente all'acquisto della personalità giuridica
e dell'autonomia da parte delle singole istituzioni scolastiche.
I contenuti e le specificità della qualifica dirigenziale
sono individuati con decreto legislativo integrativo delle disposizioni
del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni,
da emanare entro un anno dalla data di entrata in vigore della
presente legge, sulla base dei seguenti criteri:
- l'affidamento, nel rispetto delle competenze degli organi
collegiali scolastici, di autonomi compiti di direzione, di coordinamento
e valorizzazione delle risorse umane, di gestione di risorse finanziarie
e strumentali, con connesse responsabilità in ordine ai
risultati;
- il raccordo tra i compiti previsti dalla lettera a) e l'organizzazione
e le attribuzioni dell'amministrazione scolastica periferica,
come ridefinite ai sensi dell'articolo 13, comma 1;
- la revisione del sistema di reclutamento, riservato al personale
docente con adeguata anzianità di servizio, in armonia
con le modalità previste dall'articolo 28 del decreto legislativo
3 febbraio 1993, n. 29;
- l'attribuzione della dirigenza ai capi d'istituto attualmente
in servizio, assegnati ad una istituzione scolastica autonoma,
che frequentino un apposito corso di formazione.
- Il rapporto di lavoro dei dirigenti scolastici sarà
disciplinato in sede di contrattazione collettiva del comparto
scuola, articolato in autonome aree.
- Nell'emanazione del regolamento di cui all'articolo 13 la
riforma degli uffici periferici del Ministero della pubblica istruzione
é realizzata armonizzando e coordinando i compiti e le
funzioni amministrative attribuiti alle regioni ed agli enti locali
anche in materia di programmazione e riorganizzazione della rete
scolastica.
- Il Ministro della pubblica istruzione presenta ogni quattro
anni al Parlamento, a decorrere dall'inizio dell'attuazione dell'autonomia
prevista nel presente articolo, una relazione sui risultati conseguiti,
anche al fine di apportare eventuali modifiche normative che si
rendano necessarie.
- Le regioni a statuto speciale e le province autonome di Trento
e di Bolzano disciplinano con propria legge la materia di cui
al presente articolo nel rispetto e nei limiti dei propri statuti
e delle relative norme di attuazione.
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