Gli articoli della Finanziaria relativi alla scuola
70. Al fine di garantire maggiore efficacia alla spesa complessiva
per l'istruzione pubblica, con decreto del ministro della Pubblica
istruzione, di concerto con i ministri del Tesoro e per la funzione
pubblica, sentita la Conferenza dei presidenti delle regioni,
sono definiti criteri e parametri generali per la riorganizzazione
graduale della rete scolastica, con effetto dall'anno scolastico
1997-1998 con la previsione di deroghe con riguardo alle zone
definite a rischio per problemi di devianza giovanile e minorile
nonché alle necessità e ai disagi che possono
determinarsi in relazione a specifiche esigenze, particolarmente
nelle comunità e zone montane nelle piccole isole. Il decreto
prevede altresì una graduale riduzione del numero massimo
degli alunni per classe, anche tenendo conto di quelli con difficoltà
di apprendimento. Ove necessario, potranno essere costituiti,
su tutto il territorio nazionale, istituti comprensivi di scuola
materna, elementare e secondaria di primo grado, cui sarà
assegnato personale direttivo della scuola elementare o della
scuola media. Analoghe misure di riorganizzazione graduale della
rete scolastica saranno adottate per i convitti e gli educandati
dello Stato, anche unificando i servizi amministrativi e ausiliari
delle scuole annesse, con accorgimenti necessari a garantire il
diritto allo studio della particolare utenza accolta. In attuazione
del suddetto decreto e nei limiti dell'organico provinciale complessivo
determinato a norma del comma 71, i provveditori agli studi sentiti
gli enti locali interessati e i consigli scolastici provinciali,
adottano, con propri decreti aventi carattere definitivo, i piani
organici di aggregazione, fusione, soppressione di scuole e istituti
di istruzione di ogni ordine e grado, nonché dei
plessi, sezioni e corsi con minor numero di alunni rispetto ai
parametri prefissati, esclusi i conservatori di musica, le accademie
e gli istituti superiori per le industrie artistiche.
71. In conformità agli obiettivi indicati al comma 70,
a decorrere dall'anno scolastico 1997-1998, gli organici del personale
della scuola sono rideterminati con periodicità pluriennale,
secondo criteri, procedure e parametri di riferimento stabiliti
con decreto del ministro della Pubblica istruzione di concerto
con i ministri del Tesoro e per la funzione pubblica.
Nel limite dell'organico complessivo fissato per ciascuna provincia
dallo stesso decreto interministeriale, i provveditori agli studi
determinano la dotazione di ciascuna scuola e istituto di istruzione
nonché le dotazioni organiche provinciali, per ciascun
grado di scuola, necessarie per la diffusione e lo sviluppo dell'innovazione,
della sperimentazione, dei programmi di prevenzione e recupero
della dispersione scolastica, degli interventi di supporto e valutazione
dei processi formativi, dell'insegnamento della lingua straniera
nella scuola elementare e, limitatamente agli istituti di istruzione
secondaria superiore, dell'integrazione degli alunni portatori
di handicap. Sono abrogati gli articoli 104, comma 5, 442, comma
1, e 445 del Testo unico approvato con decreto legislativo 16
aprile 1994, n. 297.
72. I provveditori agli studi, sulla base dell'organico complessivo
fissato al comma 71, determinano l'organico funzionale di ciascun
circolo didattico in relazione al numero degli alunni, alla consistenza
delle classi, al sostegno necessario per l'integrazione degli
alunni portatori di handicap, alla distribuzione delle scuole
sul territorio e alle relative situazioni socio-ambientali, nonché
alla diffusione dell'insegnamento della lingua straniera e alle
esigenze di scolarizzazione a tempo pieno espresse dall'utenza.
E' garantita la continuità del sostegno per gli alunni
portatori di handicap. Le modalità saranno definite previa
contrattazione decentrata, ove prevista. Gli organi competenti,
sulla base dei principi generali di cui all'articolo 128 del Testo
unico approvato con decreto legislativo 16 aprile 1994, n.297,
deliberano, nel limite delle risorse professionali disponibili,
su tutte le esigenze inerenti l'organizzazione dell'attività
didattica, ivi compresi l'insegnamento della lingua straniera,
il tempo pienio e, quando sia necessario, la sostituzione dei
docenti assenti per periodi non superiori a cinque giorni nell'ambito
dello stesso plesso scolastico. E' abrogato il comma 5 dell'articolo
131 del testo unico approvato con decreto legislativo 16 aprile
1994, n.297.
73. Con le modalità previste dall'articolo 442, comma 4,
del testo unico approvato con decreto legislativo 16 aprile 1994,
n.297, sono ridefiniti i criteri di programmazione delle assunzioni
di personale docente a tempo indeterminato, in relazione alle
prevedibili disponibilità dei relativi posti nell'anno
scolastico successivo, in connessione ai provvedimenti previsti
dal comma 70 e alle effettive esigenze di insegnamento da soddisfare.
74. Con decreto del ministro della Pubblica istruzione sono stabiliti
i termini entro i quali, annualmente, il personale di ruolo può
presentare o revocare le dimissioni. I commi 2 e 3 degli articoli
510 e 580 del testo unico approvato con decreto legislativo 16
aprile 1994, n.297, sono abrogati.
75. Per il personale in esubero, rispetto alle dotazioni organiche
provinciali, con rapporto di lavoro a tempo indeterminato, oltre
ai corsi di riconversione professionale previsti dall'articolo
473 del testo unico approvato con decreto legislativo 16 aprile
1994, n.297, saranno istituiti anche corsi intensivi di durata
non superiore all'anno finalizzati al conseguimento del titolo
di specializzazione prescritto per l'attività di sostegno
all'integrazione scolastica degli alunni handicappati; con la
contrattazione collettiva saranno, altresì, stabiliti i
criteri per la mobilità d'ufficio del medesimo personale.
Sono abrogati i commi l e 2 dell'articolo 28 del decreto legge
6 novembre 1989, n.357, convertito, con modificazioni, dalla legge
27 dicembre 1989, n.417.
76. Nelle istituzioni scolastiche di istruzione secondaria superiore
gli organi competenti di ciascun istituto, sulla base della autonoma
valutazione delle esigenze organizzative, possono deliberare che
l'insegnamento dell'educazione fisica sia impartito per classi
intere anziché per squadre maschili e femminili. E' abrogato
il comma 2 dell'articolo 302 del testo unico approvato con decreto
legislativo 16 aprile 1994, n.297.
77. Le spese per le supplenze brevi e saltuarie e per i corrispondenti
oneri riflessi sono effettuate dalle istituzioni scolastiche ed
educative, nonché dagli istituti superiori di istruzione
artistica, entro i limiti dei finanziamenti assegnati dai competenti
provveditori agli studi con imputazione ai capitoli 1032, 1035
e 1036 dello stato di previsione del ministero della Pubblica
istruzione. Con decreto del ministro della pubblica istruzione
saranno definiti i criteri e le modalità per la ripartizione,
tra gli istituti e le scuole di ciascuna provincia, dei fondi
accreditati ai provveditori agli studi, per la determinazione
delle quote che gli stessi provveditori dovranno accantonare per
esigenze eccezionali o, comunque impreviste, nonché per
riequilibrare, ove necessario, la ripartizione delle risorse finanziarie,
in relazione alle specifiche situazioni che dovessero determinarsi
nelle diverse istituzioni interessate.
78. I capi di istituto sono autorizzati a ricorrere alle supplenze
brevi e saltuarie solo per i tempi strettamente necessari ad assicurare
il servizio scolastico e dopo aver provveduto, eventualmente utilizzando
spazi di flessibilità dell'organizzazione dell'orario didattico,
alla sostituzione del personale assente con docenti già
in servizio nella medesima istituzione scolastica. Le eventuali
economie di gestione realizzate a fine esercizio in materia di
supplenze brevi e saltuarie sono utilizzabili nel successivo esercizio
per soddisfare esigenze di funzionamento amministrativo e didattico
e per eventuali esigenze aggiuntive di supplenze brevi e saltuarie.
79. Il comma 2 dell'articolo 358 del testo unico approvato con
decreto legislativo 16 aprile 1994, n.297, è abrogato,
e per le spese relative agli accertamenti da compiere ai fini
del riconoscimento legale o del pareggiamento di scuole o, comunque,
in relazione ai servizi amministrativi svolti a loro richiesta,
i gestori provvederanno direttamente, analogamente a quanto previsto
dal comma 1 del medesimo articolo. La stessa procedura viene seguita
dai gestori di enti e istituzioni non statali autorizzati ad attuare
i corsi biennali di specializzazione per il sostegno didattico
agli alunni handicappati, nonché dai gestori di scuole
straniere in Italia.
80. Il comma 2 dell'articolo 23 della legge 23 dicembre 1994,
n.724, va interpretato nel senso che il limite della spesa complessivo
di lire 116 miliardi è riferito alla spesa complessiva
per i compensi forfetari relativi agli esami di maturità,
compresi gli oneri riflessi a carico dello Stato, vigenti alla
data di entrata in vigore della legge citata.
81. Dall'applicazione dei commi 70, 71, 72, 75 e 76 dovranno conseguirsi
economie di spesa pari a lire 400 miliardi, 1,541 miliardi e 2,175
miliardi, rispettivamente, per gli anni 1997, 1998 e 1999.
82. Gli stanziamenti di cui al comma 69 sono ridotti di ulteriori
60 miliardi per il 1998, e 100 miliardi per il 1999;
tali riduzioni si aggiungono a quelle previste dal richiamato
comma 69.
83. Al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972,
n.633, alla Tabella A, parte III, al numero 1); è soppressa
la parola: "cavalli".
84. In aggiunta a quanto disposto dal comma 152 dell'articolo
2, il ministro delle Finanze può disporre entro il 28 febbraio
1997, con proprio decreto, l'aumento di un punto dell'aliquota
prevista dal comma 1, lettera a), dell'articolo 28 del decreto
legge 30 agosto 1993, n.331, convertito, con modificazioni, dalla
legge 29 ottobre 1993, n.427.
85. Le disposizioni di cui ai commi da 70 a 80 non si applicano
alla regione Valle d'Aosta e alle province autonome di Trento
e di Bolzano che disciplinano la materia nell'ambito delle competenze
derivanti dai rispettivi statuti e dalle relative norme di attuazione.
86. Al comma 30 dell'articolo 1 della legge 28 dicembre 1995,
n.549, è soppresso l'ultimo periodo.
87. A decorrere dall'esercizio finanziario 1997, tutti i mezzi
finanziari destinati dallo Stato agli Osservatori astronomici,
astrofisici e vesuviano sono iscritti in un unico capitolo dello
stato di previsione del ministero dell'Università e della
ricerca scientifica e tecnologica, denominato "Fondo per
il finanziamento ordinario degli Osservatori". Il Fondo è
ripartito sulla base dei criteri determinati con decreto del ministro,
tra gli Osservatori che provvedono, altresì, direttamente
al pagamento degli stipendi, assegni, indennità e compensi
di ogni natura al personale dipendente. Si applicano, inoltre,
in analogia le disposizioni contenute nell'articolo 5 della legge
24 dicembre 1993, n.537, nonché le disposizioni del comma
31 dell'articolo 1 della legge 28 dicembre 1995, n.549.
88. Per il funzionamento dell'osservatorio previsto dall'articolo
5, comma 23, della legge 24 dicembre 1993, n.537, il ministro
dell'Università e della ricerca scientifica e tecnologica,
su proposta dell'osservatorio medesimo, può nominare esperti
a tempo pieno tra persone aventi specifiche capacità professionali,
nel limite dell'apposito stanziamento di bilancio. Il compenso
dei componenti l'osservatorio e quello degli esperti è
determinato con decreto del ministro dell'Università e
della ricerca scientifica e tecnologica, di concerto con il ministro
del Tesoro, anche in deroga alle vigenti disposizioni. Le spese
relative al funzionamento dell'osservatorio, valutate in lire
un miliardo annue, vengono iscritte su un apposito capitolo dello
stato di previsione del ministero dell'Università e della
ricerca scientifica e tecnologica per l'anno 1997, e corrispondenti
capitoli per gli anni successivi. Lo stanziamento del capitolo
1405 del medesimo stato di previsione è ridotto di lire
un miliardo a decorrere dall'anno 1997.
89. Il fondo di intervento integrativo per la concessione dei
prestiti d'onore, istituito dal comma 4 dell'articolo 16 della
legge 2 dicembre 1991, n.390, è ridotto dello 0,5 per cento
e può essere destinato anche alle erogazioni di borse di
studio di cui all'articolo 8 della medesima legge.
90. Il ministro dell'Università e della ricerca scientifica
e tecnologica è autorizzato a provvedere, nel termine di
cinque anni, con propri decreti da adottare, anche in deroga alle
norme di cui alla legge 7 agosto 1990, n.245, alla graduale separazione
organica delle università, anche preceduta da suddivisioni
delle facoltà o corsi di laurea, secondo modalità
concordate con gli Atenei interessati, laddove sia superato il
numero di studenti e docenti che verrà determinato sede
per sede, con apposito decreto ministeriale, previo parere dell'osservatorio
per la valutazione del sistema universitario.
91. I provvedimenti ministeriali saranno adottati anche tenendo
conto delle specifiche situazioni ed esigenze delle aree metropolitane
maggiormente congestionate.
92. I decreti di cui al comma 90 prevedono il piano e le procedure
dell'intervento, comprendente l'indicazione degli immobili da
utilizzare e delle risorse di personale e finanziarie da destinare
allo stesso, nonché alle modalità di verifica periodica.
I decreti contenenti disposizioni di programmazione sono emanati
sentite le Commissioni parlamentari competenti per materia.
93. Con decreto del ministro delle Finanze, di concerto con i
ministri dei Lavori pubblici e dell'Università e della
ricerca scientifica e tecnologica, possono essere destinati a
uso perpetuo e gratuito delle università con spese di manutenzione
ordinaria e straordinaria a carico delle stesse, gli immobili
demaniali liberi.
94. Nel caso di immobili di cui alla legge 29 giugno 1939, n.1497,
il decreto di cui al comma 93 è adottato previo concerto
con il ministro per i Beni culturali e ambientali.
95. Il ministro dell'Università e della ricerca scientifica
e tecnologica promuove, altresì, ai sensi dell'articolo
27 della legge 8 giugno 1990, n. 142, le intese con gli enti locali
territoriali per la destinazione a uso perpetuo e gratuito delle
università, con spese di manutenzione ordinaria e straordinaria
a loro carico, di immobili appartenenti al patrimonio dei suddetti
enti.
96. Nel quadro della ristrutturazione dell'organizzazione centrale,
territoriale e periferica della Difesa, disciplinata dai decreti
legislativi previsti dalla legge 28 dicembre 1995, n.549, le dotazioni
organiche e le consistenze effettive complessive degli ufficiali
in servizio permanente dell'esercito, esclusa l'Arma dei carabinieri,
della marina militare, escluso il Corpo delle capitanerie di porto,
e dell'aeronautica militare sono ridotte del 25 per cento entro
otto anni, attraverso la riduzione almeno del 30 per cento della
alimentazione dei ruoli.
97. Nell'ambito delle riduzioni di cui al comma 96, il Governo
è delegato ad emanare, entro dodici mesi dalla data di
entrata in vigore della presente legge, uno o più decreti
legislativi per il riordino del reclutamento, dello stato giuridico
e dell'avanzamento degli ufficiali che dovranno:
a) definire per ciascuna Forza armata, in relazione alle esigenze
ordinativo-funzionali da soddisfare e ai livelli gerarchici da
assicurare, in rapporto anche alle funzioni da svolgere nell'ambito
delle strutture integrate dell'Alleanza atlantica e di altri organismi
multinazionali similari, i ruoli normali e speciali anche attraverso
revisione dei ruoli esistenti e, ove occorra, mediante la soppressione,
esaurimento ovvero istituzione di nuovi ruoli, con determinazione
delle relative consistenze organiche;
b) apportare le necessarie modificazioni alla normativa.
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