Finanziaria 1998: Maxiemendamento riforma dello Stato sociale

Disposizioni in materia di previdenza, assistenza, solidarietà sociale e sanità

1. Con effetto sulle anzianità contributive maturate a decorrere dall'1/1/1998 a tutti i lavoratori iscritti alle forme pensionistiche obbligatorie sostituti ve, esclusive ed esonerative qualora non già previsto, si applica la tabella di cui all'art. 1 del dlgs 30/12/1992, n. 503, a de correre dalla medesima data soppresso il comma 3 dell'art 12 del citato dlgs n. 503 del 1992 Con effetto dalla medesima data: a) gli aumenti di periodi di servizio computabili a fini pensionistici comunque previsti dalle vigenti disposizioni in relazione allo svolgimento di particolari attività professionali non possono eccedere complessivamente i cinque anni; gli aumenti dei periodi di servizio, anche se eccedenti i cinque armi, maturati alla data di entrata in vigore della presente legge, sono riconosciuti validi a fini pensionistici e se eccedenti i cinque armi non sono ulteriormente aumentabili; b) per la determinazione dell'anzianità contributiva ai finì sia del diritto che della misura della prestazione, le frazioni di anno non danno luogo ad arrotondamenti per eccesso o per difetto.

2. Per i trattamenti da liquidarsi a decorrere dall'1/1/1998 a carico delle forme obbligatorie, sostitutive, esclusive o esonerative nonché a quelle previste dall'art. 18, comma 9 del dlgs 23/4/1993, n. 124, e successive 'modificazioni e integrazioni, e dall'art. 3 del dlgs 3/9/1996, n. 563, non trovano applicazione le disposizioni che prevedono la trasformazione di quote di pensione in forma di capitale, fatti salvi i trattamenti di cui al dl 24/411997, n. 1654, per i quali continuano ad applicarsi le disposizioni di cui all'art. 3, comma 12, del predetto decreto legislativo, limitatamente agli iscritti che possono far valere, quale somma di età e di anzianità contributiva, il parametro 87 e possono far valere 30 anni di anzianità contributiva, per gli enti di cui all'art. 2 del dlgs 20/1111990, n. 357, trova applicazione il limite di cui all'art. 7 comma 6, lettera a), del dl 21/411993, n. 124, e successive modificazioni e integrazioni. Restano comunque ferme le disposizioni di cui al citato dlgs n. 124193 e successive modificazioni e integrazioni, per i soggetti nei cui confronti trovino integralmente attuazione le disposizioni del medesimo decreto.

3. A decorrere dall'1/1/1998, a tutti i soggetti nei cui confronti trovino applicazione le disposizioni relative alle forme pensionistiche di cui al dlgs 16/911996, n. 563, all'art. 18, comma 9, del dlgs 211411998, n.124; e del dlgs 2011111990, n.357, che ancora garantiscono prestazioni definitive a integrazione del trattamento pensionistico obbligatorio nonché le disposizioni relative alle forme pensionistiche che assicurano ai dipendenti pubblici, inclusi quelli alle dipendenze delle regioni a statuto speciale, prestazioni complementari al trattamento di base e al trattamento , di fine rapporto, il trattamento pensionistico integrativo si consegue esclusivamente in presenza dei requisiti e con la decorrenza previsti dalla disciplina dell'assicurazione generale obbligatoria di appartenenza. Per gli iscritti ai regimi aziendali integrativi di cui al dlgs 20/11/1990, n. 357, la contrattazione collettiva in presenza di processi di ristrutturazione e riorganizzazione aziendale che determinino esuberi di personale, può diversamente dispor re; in tal caso la contrattazione collettiva può in via prioritaria adottare il criterio della maggiore prossimità alla maturazione del diritto a pensione a carico dell'assicurazione generale obbligatoria.

4. A decorrere dall'1/1/1998, per l'adeguamento delle prestazioni pensionistiche a carico delle forme pensionistiche di cui ai commi 1, 2 e 3, trova applicazione esclusivamente l'art.11l del dlgs; 30/12/1992, n. 503, con esclusione di diverse forme di adeguamento anche collegate all'evoluzione delle retribuzioni di personale in servizio. Con effetto sui trattamenti liquidati a decorrere dall'1/1/1998 dalle medesime forme pensionistiche si applicano le disposizioni in materia di cumulo tra prestazioni pensionistiche e redditi da lavoro dipendente o autonomo previste dalla disciplina dell'assicurazione generale obbligatoria.

5. Le disposizioni di cui ai commi 1, 2, 3 e 4 trovano applicazione nei confronti di tutto il personale comunque dipendente dagli enti e amministrazioni presso i quali operino le forme pensionistiche di cui ai medesimi commi.

6. Con effetto sui trattamenti pensionistici di anzianità decorrenti dall'1/1/1998, a carico dell'assicurazione generale obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia e i superstiti per i lavoratori dipendenti e autonomi e delle forme di essa sostitutive ed esclusive, il diritto per l'accesso al trattamento si consegue, salvo quanto previsto al comma 7, al raggiungimento dei requisiti di età anagrafica e di anzianità ovvero di sola anzianità contributiva indicati nella tabella Al, per i lavoratori dipendenti privati, e nella tabella Bl per i lavoratori dipendenti pubblici; per i lavoratori autonomi l'accesso al trattamento si consegue al raggiungimento di un'anzianità contributiva non inferiore a 35 anni e al compimento del 580 anno di età. È in ogni caso consentito l'accesso al pensionamento al raggiungimento del solo requisito di anzianità contributiva di 40 anni.

7. Le disposizioni in materia di requisiti per l'accesso al trattamento pensionistico di cui alla tabella B allegata alla legge 8/8/1995, n. 335, trovano applicazione nei confronti: a) dei lavoratori dipendenti pubblici e privati qualificati dai contratti collettivi come operai e per i lavoratori a essi equivalenti, come individuati ai sensi del comma 10; b) dei lavoratori che risultino essere stati iscritti a forme pensionistiche obbligatorie per non meno di un anno in età compresa tra i 14 e i 19 anni; c) dei lavoratori collocati in mobilità ovvero in cassa integrazione guadagni straordinaria per effetto di accordi collettivi stipulati entro il 31/1/1997 ovvero siano stati ammessi entro la medesima data alla prosecuzione volontaria, che in base ai predetti requisiti di accesso alle pensioni di anzianità di cui alla citata legge n. 335 del 1995 conseguano il trattamento pensionistico di anzianità al termine della fruizione della mobilità, del trattamento straordinario di integrazione salariale ovvero, per i prosecutori volontari, alla data del 31/12/1998.

8.1 lavoratori dipendenti che risultino in possesso dei requisiti di cui ai commi 6 e 7, lettere a) e b): a) entro il primo trimestre dell'anno possono accedere al pensionamento di anzianità dall'1 luglio dello stesso anno, se di età pari o superiore a 57 anni; b) entro il secondo trimestre, possono accedere al pensionamento dal 1 ottobre dello stesso anno, se di età pari o superiore a 57 anni; c) entro il terzo trimestre, possono accedere al pensionamento dal l gennaio dell'anno successivo; d) entro il quarto trimestre, possono accedere al pensionamento dal l aprile dell'anno successivo. Per l'anno 1998 i diversi termini di accesso al pensionamento di anzianità sono comunque differiti di tre mesi, salvo che per i lavoratori di cui al comma 7, lettera c), per i quali restano confermati i termini di cui alle previgenti disposizioni. I lavoratori autonomi che risultino in possesso dei requisiti di cui al comma 6:

a) entro il primo trimestre dell'anno, possono accedere al pensionamento dal 10ottobre del medesimo anno; b) entro il secondo trimestre, dal 1 gennaio dell'anno successivo; e) entro il terzo trimestre, dal 1 aprile dell'anno successivo; d) entro il quarto trimestre, dal 1 luglio dell'anno successivo. Ai dipendenti che abbiano maturato i requisiti per l'accesso al trattamento pensionistico previsti dai commi 6 e 7 entro il 31/12/1997, l'accesso al pensionamento è consentito a decorrere dall'1/4/1998.

9. Per il personale del comparto scuola resta fermo, ai fini dell'accesso al trattamento pensionistico, che la cessazione dal servizio ha effetto dalla data di inizio dell'anno scolastico e accademico, con decorrenza dalla stessa data del relativo trattamento economico. Il personale del comparto 1

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