Home Page I Cobas Notiziario Filo Diretto Archivio


Pari e dispari

SUL FINANZIAMENTO ALLE SCUOLE PRIVATE

Ce l'hanno fatta

Quello che non è riuscito alla Democrazia Cristiana in 50 anni di monopolio pressoché esclusivo del Ministero della Pubblica Istruzione, è ora un disegno di legge approvato dal Consiglio dei Ministri il 18 luglio 1997.

Nel bel mezzo dell'estate, a scuole chiuse, e quindi in assenza dei diretti interessati (studenti e insegnanti), il governo si è impegnato a garantire un "vero" finanziamento alle scuole private. Senza alcuna vergogna il ministro Berlinguer si appresta a dirottare risorse verso le scuole confessionali, proprio mentre la scuola statale è sottoposta ad un processo durissimo di ridimensionamento con taglio di classi, di occupazione, di investimenti finanziari (dal 1990 al 1997 sono stati tagliati circa 17.000 miliardi).

Leggere il testo

Il disegno di legge porta come titolo "Disposizioni per il diritto allo studio e per l'espansione, la diversificazione e per l'integrazione dell'offerta formativa nel sistema pubblico dell'istruzione e della formazione" ed è formato solo da 4 articoli. L'analisi del testo si compie quindi rapidamente, ma permette di individuare alcuni aspetti particolarmente gravi:

  • si assiste all'omologazione tra statale e privato fino al punto di cancellare i termini stessi che potrebbero richiamare alla memoria l'eco dell'antica contrapposizione (art. 1, comma 1 e 2 "La Repubblica riconosce il valore e il carattere di servizio pubblico delle iniziative di istruzione e formazione, promosse da enti e privati.(...). Entrano a far parte del sistema pubblico dell'istruzione e della formazione e si definiscono scuole pubbliche paritarie (...) le istituzioni scolastiche e formative non statali");
  • si prevede una pluralità di interventi economici, di cui sono incerte solo la definizione e l'entità, compreso un accredito diretto di somme alle scuole private: art. 1 comma 3 ("Gli oneri connessi con l'attuazione della complessiva offerta formativa sono sostenuti dalle istituzioni scolastiche e formative con risorse proprie, con le risorse iscritte nel bilancio dello Stato e con risorse comunitarie."); art.3 ("Lo Stato predispone e attua (...) interventi in favore dei genitori (...) determinati con legge finanziaria e volti ad alleggerire, anche mediante sgravi fiscali, gli oneri sostenuti dai genitori per il costo dei libri di testo, dei sussidi didattici di uso personale e delle rette e a sostenere gli alunni in condizioni economiche disagiate (...). Le somme destinate agli alunni (...) sono accreditate presso le scuole stesse (...). Lo Stato assicura gli interventi di sostegno (...) nelle istituzioni scolastiche paritarie che accolgono alunni con handicap."); art. 4, comma 1 ("(...) corresponsione agli alunni capaci e meritevoli (...), di borse di studio, contributi o altre provvidenze");
  • si introduce un vincolo tra l'iscrizione degli alunni e l'attività d'insegnamento con il Progetto Educativo delle singole scuole, che è lesivo delle libertà costituzionali e che non è conforme alle caratteristiche di servizio pubblico delle iniziative di istruzione e formazione: art.2, comma 2 "accoglienza di chiunque richieda di iscriversi accettando il progetto educativo (...) idonea qualificazione professionale dei dirigenti, dei docenti, dei formatori, nel rispetto dell'identità culturale dell'istituzione");
  • si legittimano, per una parte dei docenti, rapporti di lavoro non inseriti in un contratto collettivo, ammettendo prestazioni volontarie e prestazioni d'opera legalizzando il lavoro nero da parte di suore e di giovani laureati, disposti a tutto pur di cumulare punteggio: art.2, comma 3 ("in misura non superiore ad un quarto delle prestazioni complessive, possono avvalersi di prestazioni di personale docente fornito di titoli scientifici o professionali adeguati ai compiti affidati, ovvero ricorrere anche a contratti di prestazione d'opera di personale formito dei necessari requisiti").

Continuare a dire NO

E' un disegno di legge di portata storica perché, per la prima volta nella storia della Repubblica, un governo rompe il tabù del finanziamento statale alle scuole private sottraendo risorse alla collettività.

Per questo sono più che mai validi e attuali i motivi e le ragioni con le quali da decenni si alimenta il rifiuto radicale verso una scelta di questo tipo.

Non si può aggirare quanto dice la Costituzione nell'art.33 ("senza oneri per lo stato"). Le famiglie che non scelgono la scuola statale hanno la libertà di farlo: se scelgono di avere l'esclusiva sul piano educativo, possono non affidare i figli alla comunità allargata della scuola pubblica, ma è ragionevole che se ne assumano tutte le responsabilità, compresi i costi; se vogliono tenere lontani i figli da "ingerenze" che esse non gradiscono, sono libere di optare per una scuola con finalità specifiche, diverse, appunto, dalle finalità della scuola statale.

Il pluralismo è la migliore garanzia che lo Stato dà alla sua scuola: docenti scelti solo in base a criteri professionali non discriminanti, classi composte da ragazze/ragazzi di estrazione sociale, di etnia, di religione, di cultura diverse.

La Repubblica italiana non può delegare a privati il diritto-dovere di formare le nuove generazioni, perché è solo suo il compito di rimuovere gli ostacoli che possono limitare libertà e uguaglianza dei cittadini: ferire l'art. 33 implica andare a toccare anche la prima parte della Costituzione, quella dei diritti fondamentali, e intervenire sul principio di cittadinanza.

Ambizioni e mattoni: il nuovo pensiero unico sulla scuola

Ma era proprio tanto urgente un disegno sulla parità scolastica? Attualmente il sistema scolastico italiano prevede scuole non statali parificate, legalmente riconosciute e pareggiate: le scuole superiori private sono da anni sedi di esami di stato: quindi già esiste un sistema di regole. Il mondo cattolico ha fatto pressione per ottenere una legge sulla parità, come attuazione del dettato costituzionale, ma è evidente che, oltre ad una parità di tipo giuridico, è interessato ad una parità di tipo finanziario. Il governo dell'Ulivo, con questo disegno di legge , ha così concretizzato un impegno contenuto nel suo programma elettorale consumando una sorta di "compromesso storico" di fine secolo: un gioco e uno scambio politico all'interno (e non solo) della maggioranza.

Purtroppo le ambizioni dell'Ulivo non sono moderate. Il finanziamento non è l'unico obiettivo del disegno di legge, ma esso si intreccia con un altro altrettanto decisivo nel ridisegnare le strutture impegnate nella formazione delle nuove generazioni..

Il futuro sistema scolastico pubblico, per il quale sta lavorando il ministro della pubblica istruzione Berlinguer, è un sistema integrato, perché ad esso possono accedere (tramite convenzione) tutte le scuole statali e non statali che si impegnino a seguire un sistema di regole (adozione dei programmi statali, garanzia di spazi e attrezzature adeguate, tutela della libertà di accesso per tutti, qualificazione del personale). Non è una novità e l'idea circolava già da tempo nel mondo cattolico. Anzi ha già addirittura trovato una applicazione attraverso le delibere di alcuni comuni e province, ma soprattutto con la legge 52-1995 della regione Emilia Romagna. La legge emiliana introduce il sistema integrato solo nella scuola materna, offrendo aiuti finanziari ai comuni che stipulino convenzioni con le scuole private. La Corte Costituzionale dovrà pronunciarsi, nel prossimo autunno, sulla legittimità costituzionale della legge regionale.

Il nuovo sistema scolastico pubblico dell'Ulivo è, in qualche modo, la riproposizione su scala nazionale del modello emiliano, attraverso convenzioni pubblico-privato: lo stato si sottrae all'obbligo costituzionale di istituire scuole di ogni ordine e grado, delegando a ciò istituzioni scolastiche non statali, che mantengono propri orientamenti culturali e religiosi.

Di fronte allo spazio (che negli ultimi anni si è ridotto nella quantità delle iscrizioni, ma non è detto che la Provvidenza non intervenga a invertire la tendenza!) occupato dalle scuole private, lo Stato si ritrae e non interviene con proprie istituzioni scolastiche. In questo modo la differenziazione tra istruzione pubblica e privata, stabilita dalla Costituzione, non esiste più e cambia il significato di ciò che finora era "pubblico" e "privato": un vero e proprio capovolgimento semantico e culturale.

E' indubbio che il ministro Berlinguer e l'intero governo dell'Ulivo abbiano idee chiare nella loro opera di demolizione della scuola pubblica oltre che dello stato sociale. Un'opera che si basa sostanzialmente sui concetti di integrazione e di autonomia.

Il sistema scolastico pubblico integrato è un edificio monumentale che va costruito mattone dopo mattone. L'attuale classe politica lo sta facendo da tempo. Il disegno di legge sulla parità è degno di attenzione e di indignazione non soltanto per il suo contenuto, ma in quanto è un singolo mattone da ricollegare e ricomporre con altri mattoni in un progetto complessivo e coerente: la proposta di legge sugli organi collegiali, l'art.21 della legge Bassanini sull'autonomia scolastica, le figure di sistema, il preside-manager, i piani di razionalizzazione e di dimensionamento della rete scolastica con i tagli negli investimenti e nel numero delle classi e del personale, la riforma dei cicli scolastici e degli esami di maturità, il primo comma dell'art.56 del testo varato dalla Bicamerale (che ha carattere eversivo in quanto stravolge la Costituzione affermando il primato del privato sul pubblico che diventa così "sussidiario" anche nel campo dell'istruzione), lo schema di decreto legislativo sulle organizzazioni non lucrative di utilità sociale (Onlus), che concede sgravi fiscali anche a soggetti che operano nell'area dell'istruzione e della formazione.

Coniugando nel sociale i concetti di autonomia e di integrazione, il sistema scolastico attuale si trasforma in un mosaico di scuole senza aggettivi, perché tutte pubbliche (o tutte private?). Tutte le scuole diventano piccole aziende, tutte sono autonome e hanno un proprio progetto educativo, dotato di un proprio fondamento ideologico, tutte in concorrenza fra loro sul mercato della formazione. Questo è l'asse culturale (un'idea mercantile della scuola) e organizzativo per l'istruzione delle nuove generazioni. E' un modello di scuola che rimanda ad un modello di società e viceversa: la scuola totalmente asservita alla produzione e alla differenziazione sociale dovrà preparare i giovani alla flessibilità ed alla mobilità, alla competizione e alla frammentazione, secondo la necessità e la volontà del mercato e convincendoli che questo modello di scuola e di società è l'unico possibile anzi il migliore possibile ora che "la storia è finita" e che i conflitti e gli antagonismi non abitano più qui.

 

GLI EVENTUALI FINANZIAMENTI ALLE SCUOLE PRIVATE

La tabella che presentiamo illustra la probabile ripartizione dei fondi alle scuole non statali nel caso in cui venisse varato il disegno di legge "Berlinguer"

Ordine di Scuola

Totale alunni

Alunni scuole statali

Alunni scuole non statali

Spesa dello Stato per alunno

Finanziamenti alle scuole non statali (Miliardi)

 

Scuola Materna

 

1.573.000

 

892.000

 

681.000

 

3.481.000

 

 

2.370

 

Scuola Element.

 

2.826.000

 

2.602.000

 

224.000

 

3.977.000

 

 

890

 

Scuola Media

 

1.907.000

 

1.828.000

 

79.000

 

4.990.000

 

 

394

 

Scuole Superiori

 

2.687.000

 

 

2.483.000

 

204.000

 

4.000.000

 

816

 

Totali

 

8.993.000

 

7.805.000

 

1.188.000

 

16.448.000

 

4.470

I dati utilizzati sono tratti dall'annuario ISTAT 1995/96

 

I CONTI IN TASCA ALLA SCUOLA

Questa tabella, pubblicata dalla CGIL-Scuola del Lazio, mette a confronto alcuni dati ufficiali e testimonia la costante e progressiva diminuzione della spesa dello Stato per la scuola pubblica.

Anno di riferimento

Scarto spesa P.I./Inflazione

Scarto spesa P.I./P.I.L.

1989 

0.0

0.0

1990

+0.1

-3.3

1991

+1.8

-4.8

1992

+0.9

-4.8

1993

-7.0

-10.9

1994

-14.5

-19.6

1995

-18.8

-26.1

 

DISPOSIZIONI PER IL DIRITTO ALLO STUDIO E PER L'ESPANSIONE, LA DIVERSIFICAZIONE E L'INTEGRAZIONE DELL'OFFERTA FORMATIVA NEL SISTEMA PUBBLICO DELL'ISTRUZIONE E DELLA FORMAZIONE

Articolo 1 (Offerta di istruzione e formazione)

1. La Repubblica individua come obiettivi prioritari la generalizzazione della domanda di istruzione dalla prima infanzia lungo tutto l'arco della vita e la corrispondente espansione dell'offerta formativa, e, in relazione a tali obiettivi, riconosce il valore e il carattere di servizio pubblico delle iniziative di istruzione e formazione, promosse da enti e privati, che corrispondono agli ordinamenti generali dell'istruzione e della formazione e sono coerenti con la domanda formativa.

2. Entrano a far parte del sistema pubblico dell'istruzione e della formazione e si definiscono scuole pubbliche paritarie, con conseguente idoneità a rilasciare titoli di studio aventi valore legale e attestati di qualifica professionale, le istituzioni scolastiche e formative non statali, comprese quelle degli enti locali, che ne facciano richiesta e la cui offerta formativa è caratterizzata dai livelli di qualità ed efficacia di cui all'articolo 2.

3. Gli oneri connessi con l'attuazione della complessiva offerta formativa sono sostenuti dalle istituzioni scolastiche e formative con risorse proprie, con le risorse iscritte nel bilancio dello Stato e con risorse comunitarie.

Articolo 2 (requisiti dell'offerta formativa)

1. L'offerta formativa di cui all'articolo 1, coerente con i valori della Costituzione, è caratterizzata, nel quadro dell'autonomia delle istituzioni scolastiche, da livelli di qualità ed efficacia adeguati al conseguimento del successo formativo.

2. Nelle istituzioni di cui all'articolo 1, comma 2, l'offerta formativa si attua garantendo, con un processo di gradualità da verificare anche con strumenti convenzionali e secondo gli standard stabiliti per le corrispondenti istituzioni pubbliche statali e regionali: spazi, sedi, strutture e attrezzature adeguati; fini e ordinamenti didattici conformi a quelli delle corrispondenti istituzioni pubbliche statali; l'accoglienza di chiunque richiede di iscriversi accettando il progetto educativo, ivi compresi gli alunni e gli studenti con handicap; idonea qualificazione professionale dei dirigenti, dei docenti e dei formatori, nel rispetto della identità culturale dell'istituzione; organizzazione improntata ai principi della democrazia e della partecipazione; disponibilità a possibili collaborazioni a progetti per l'integrazione dell'offerta formativa sul territorio; trasparenza e pubblicità di gestione e di bilancio garantiti anche mediante controlli amministrativi.

3. Le istituzioni di cui all'articolo 1, comma 2, sono soggette alla valutazione dei processi e degli esiti da parte del servizio nazionale per la qualità dell'istruzione, e delle apposite strutture per la certificazione e l'accreditamento degli enti di formazione professionale, secondo gli standard stabiliti dagli ordinamenti vigenti per le scuole statali e sono tenute al rispetto dei contratti collettivi di lavoro di diritto privato del settore. Tali istituzioni, in misura non superiore ad un quarto delle prestazioni complessive, possono avvalersi di prestazioni volontarie di personale docente fornito di titoli scientifici o professionali adeguati ai compiti affidati, ovvero ricorrere anche a contratti di prestazione d'opera di personale fornito dei necessari requisiti.

4. Lo stato e le regioni, nell'ambito delle rispettive competenze, definiscono con appositi regolamenti le modalità per l'accertamento dell'originario possesso e della permanenza dei requisiti di cui al comma 2, ai fini dell'inserimento e del mantenimento nel sistema pubblico dell'istruzione e della formazione. I regolamenti prevedono tempi di attuazione rapportati alla definizione e all'attuazione degli interventi di cui all'articolo 3.

Articolo 3 (Diritto allo studio e incentivazione della scolarizzazione e della formazione).

1. Lo stato predispone e attua, tenendo conto degli stanziamenti previsti negli attuali capitoli di bilancio per la scuola non statale, interventi in favore dei genitori dei bambini e dei giovani in età scolare, a partire dal terzo anno di età, ivi compresi i genitori degli alunni che abbiano completato la scuola dell'obbligo e intendano proseguire negli studi o nella formazione negli istituti statali o paritari.

2. Gli interventi di cui al comma 1 sono determinati con la legge finanziaria e sono volti ad alleggerire, anche mediante sgravi fiscali, gli oneri sostenuti dai genitori per il costo dei libri di testo, dei sussidi didattici di uso personale e delle rette e a sostenere gli alunni in condizioni economiche disagiate.

3. Le somme destinate agli alunni delle scuole pubbliche paritarie sono accreditate presso le scuole stesse, che attestano la frequenza degli alunni.

4. Lo stato assicura gli interventi di sostegno previsti dalla legge 5 febbraio '92, numero 104, nelle istituzioni scolastiche paritarie che accolgono alunni con handicap.

Articolo 4 (Interventi per il diritto allo studio, l'istruzione e la formazione degli adulti).

1. la scolarizzazione e la formazione sono incentivate, nei limiti degli ordinari stanziamenti regionali per il diritto allo studio, anche mediante la corresponsione, agli alunni capaci e meritevoli o che versano in disagiate condizioni economiche, che abbiano completato la scuola dell'obbligo, di borse di studio, contributi o altre provvidenze per consentire la prosecuzione degli studi o della formazione anche negli istituti di cui all'articolo 1, comma 2.

2. I criteri di erogazione delle borse di studio, contributi e altre provvidenze sono stabiliti dalle regioni anche in riferimento alla programmazione dell'offerta formativa territoriale.

3. Le regioni possono istituire borse di studio anche per l'istruzione e formazione degli adulti.

4. E' data priorità alle iniziative volte all'acquisizione da parte degli adulti delle competenze di base e alle iniziative a forte contenuto specialistico nei settori trainanti dell'economia nazionale e nei settori di nuova espansione, nei quali si preveda una crescita dell'occupazione e un forte fabbisogno di quadri tecnici, anche attraverso l'istituzione di scuole tecniche superiori.

5. Al fine di sostenere la crescita di una cultura europea del lavoro, sono favorite le esperienze di formazione professionale in istituti di formazione professionale o in imprese della Comunità europea di accertata idoneità. Tali esperienze possono essere realizzate anche mediante scambio temporaneo di maestranze, di quadri e dirigenti.



Home Page I Cobas Notiziario Filo Diretto Archivio


This page hosted by Get your own Free Home Page
Hosted by www.Geocities.ws

1