Nel nostro ordinamento, la normativa in materia di stampa ed editoria è
obsoleta. Basti pensare che il testo cardine è la legge 8 febbraio 1948,
n. 47.
Questa legge resiste male alle nuove tecnologie, nonostante gli
interventi del legislatore per integrare la materia.
La legge sulla stampa è stata modificata con la legge 7 marzo 2001 n. 62
, "Nuove normative sull'editoria e sui prodotti editoriali e modifiche
alla legge 5 agosto 1981, n. 416".
Non sempre il «maquillage» giuridico riesce bene, per cui l'applicazione
dal punto di vista della giurisprudenza non è semplice.
In particolare, nel caso della legge sulla stampa, grossi problemi sono
stati sollevati dall'art. 1, in cui è scritto: «Per "prodotto
editoriale", ai fini della presente legge, si intende il prodotto
realizzato su supporto cartaceo, ivi compreso il libro, o su supporto
informatico, destinato alla pubblicazione o, comunque, alla diffusione
di informazioni presso il pubblico con ogni mezzo, anche elettronico, o
attraverso la radiodiffusione sonora o televisiva, con esclusione dei
prodotti discografici o cinematografici».
Periodicità e testata
Ciò lascia intendere che si potesse arrivare a equiparare Internet alla
stampa, con conseguenze gravissime: i siti si troverebbero sottoposti a
una serie pesante di obblighi.
Quelli con una testata e aggiornamento periodico avrebbero anche
l'obbligo di registrazione al Roc (Registro degli operatori di
comunicazione).
Altrimenti ricadrebbero nel reato di stampa clandestina, punito
penalmente.
In effetti ci furono giudizi preoccupanti, come la sentenza del
Tribunale di Latina del giugno 2001, in cui il magistrato ha
«considerato che il sito Internet... deve essere ritenuto prodotto
editoriale ai sensi dell'art. 1 l. n. 62/2001», e come tale ne ha
ordinato il sequestro.
Un chiarimento necessario Totalmente opposta è la tesi del Gip
Fabrizio Gandini del Tribunale di Aosta, che in una sentenza del
febbraio 2002 ha respinto la richiesta di sequestro di un sito che non
indicava il nome dell'editore e dello stampatore, con una motivazione
interessante: «Non può ritenersi che il testo reso pubblico mediante
sito Internet sia assimilabile a uno stampato, se non compiendo una
operazione analogica in malam partem, non consentita dal nostro
ordinamento».
Vista la disparità di interpretazione dei tribunali, la situazione
rimane ingarbugliata.
Ed è ulteriormente complicata dalla legge 39/2002, "Deleghe al governo
per l'attuazione di disposizioni comunitarie", secondo la quale «deve
essere reso esplicito che l'obbligo di registrazione della testata
editoriale telematica si applica esclusivamente alle attività per le
quali i prestatori del servizio intendano avvalersi delle provvidenze
previste dalla legge 7 marzo 2001, n. 62, o che comunque ne facciano
specifica richiesta».
Una formula un po' oscura, che potrebbe essere chiarita (nel bene o nel
male) dal decreto legislativo di attuazione della delega che dovrà
essere emanato entro il 1° marzo 2003. |