INTERNET
Siti come giornali? Ecco cosa dicono i magistrati
Internet di fronte alle nuove norme sull'editoria
Il tribunale di Latina ordina il sequestro di un sito considerato «prodotto editoriale». Invece il Gip di Aosta è di parere opposto
di Pierluigi Perri
23/5/2002
Nel nostro ordinamento, la normativa in materia di stampa ed editoria è obsoleta. Basti pensare che il testo cardine è la legge 8 febbraio 1948, n. 47.
Questa legge resiste male alle nuove tecnologie, nonostante gli interventi del legislatore per integrare la materia.
La legge sulla stampa è stata modificata con la legge 7 marzo 2001 n. 62 , "Nuove normative sull'editoria e sui prodotti editoriali e modifiche alla legge 5 agosto 1981, n. 416".
Non sempre il «maquillage» giuridico riesce bene, per cui l'applicazione dal punto di vista della giurisprudenza non è semplice.
In particolare, nel caso della legge sulla stampa, grossi problemi sono stati sollevati dall'art. 1, in cui è scritto: «Per "prodotto editoriale", ai fini della presente legge, si intende il prodotto realizzato su supporto cartaceo, ivi compreso il libro, o su supporto informatico, destinato alla pubblicazione o, comunque, alla diffusione di informazioni presso il pubblico con ogni mezzo, anche elettronico, o attraverso la radiodiffusione sonora o televisiva, con esclusione dei prodotti discografici o cinematografici».

Periodicità e testata
Ciò lascia intendere che si potesse arrivare a equiparare Internet alla stampa, con conseguenze gravissime: i siti si troverebbero sottoposti a una serie pesante di obblighi.
Quelli con una testata e aggiornamento periodico avrebbero anche l'obbligo di registrazione al Roc (Registro degli operatori di comunicazione).
Altrimenti ricadrebbero nel reato di stampa clandestina, punito penalmente.
In effetti ci furono giudizi preoccupanti, come la sentenza del Tribunale di Latina del giugno 2001, in cui il magistrato ha «considerato che il sito Internet... deve essere ritenuto prodotto editoriale ai sensi dell'art. 1 l. n. 62/2001», e come tale ne ha ordinato il sequestro.

Un chiarimento necessario Totalmente opposta è la tesi del Gip Fabrizio Gandini del Tribunale di Aosta, che in una sentenza del febbraio 2002 ha respinto la richiesta di sequestro di un sito che non indicava il nome dell'editore e dello stampatore, con una motivazione interessante: «Non può ritenersi che il testo reso pubblico mediante sito Internet sia assimilabile a uno stampato, se non compiendo una operazione analogica in malam partem, non consentita dal nostro ordinamento».
Vista la disparità di interpretazione dei tribunali, la situazione rimane ingarbugliata.
Ed è ulteriormente complicata dalla legge 39/2002, "Deleghe al governo per l'attuazione di disposizioni comunitarie", secondo la quale «deve essere reso esplicito che l'obbligo di registrazione della testata editoriale telematica si applica esclusivamente alle attività per le quali i prestatori del servizio intendano avvalersi delle provvidenze previste dalla legge 7 marzo 2001, n. 62, o che comunque ne facciano specifica richiesta».
Una formula un po' oscura, che potrebbe essere chiarita (nel bene o nel male) dal decreto legislativo di attuazione della delega che dovrà essere emanato entro il 1° marzo 2003.
 
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